I. Introduzione e Quadro Normativo: La Rivoluzione Fiscale 2024
1.1. Contesto e Rilevanza del Nuovo Accordo
Il Regime Fiscale dei Lavoratori Frontalieri Italia-Svizzera ha subito una trasformazione radicale con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo bilaterale, segnando un punto di svolta rispetto al modello stabilito quasi cinquant’anni fa. Il presente report fornisce un’analisi dettagliata delle modifiche normative, concentrandosi in particolare sull’applicazione del regime fiscale a partire dal periodo d’imposta 2024.
Storicamente, il regime previgente (Accordo 1974) si basava sul principio della tassazione quasi esclusiva nello Stato in cui l’attività lavorativa veniva svolta (la Svizzera), garantendo l’esenzione da IRPEF in Italia per i lavoratori che risiedevano nei comuni di confine e che rientravano quotidianamente.
Il Nuovo Accordo (2020) è stato firmato il 23 dicembre 2020, con il relativo Protocollo di modifica firmato nel 2024. L’Accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2023. Le nuove disposizioni fiscali che riguardano i Nuovi Frontalieri si applicano ai redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Ciò implica che la prima dichiarazione dei redditi italiana che ha recepito le nuove regole per questi soggetti è stata nell’anno 2025 (relativa ai redditi 2024).
1.2. Primo Ordine di Classificazione: I Soggetti Intercettati

La definizione di “lavoratore frontaliere” è fondamentale per l’applicazione delle norme. L’Accordo definisce tale lavoratore come un residente fiscale di uno Stato contraente (Italia) che svolge attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato (Svizzera) e che, in linea di principio, ritorna quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Requisiti Geografici:
- Italia: I lavoratori devono essere fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, entro una fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera.
- Svizzera: L’attività deve essere svolta nell’area di frontiera elvetica, che comprende i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
Implicazioni di Applicabilità Temporale: La data del 17 luglio 2023 costituisce lo spartiacque cruciale per definire lo status del lavoratore. Sebbene l’accordo sia stato ratificato formalmente in tempi successivi, prevedendo l’applicazione fiscale retroattiva al 1° gennaio 2024 , l’applicazione delle nuove regole ha avuto effetto immediato su coloro che hanno iniziato un rapporto di lavoro come frontaliere dopo tale data. I lavoratori assunti tra il 17 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 erano transitoriamente soggetti alle vecchie regole per la parte residuale del 2023, ma sono passati automaticamente al nuovo regime concorrente a partire dal 1° gennaio 2024.
II. Il Regime Transitorio: La Dualità dello Status
Il nuovo Accordo ha creato una netta separazione normativa tra due categorie di lavoratori, definite in base alla loro situazione lavorativa pregressa rispetto alla data di entrata in vigore.

2.1. Vecchi Frontalieri (Grandfathering Clause)
I Vecchi Frontalieri sono coloro che erano già inquadrati come lavoratori frontalieri, soddisfacendo i requisiti di residenza e lavoro nell’area di frontiera, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023.
Per questa categoria è stata prevista una clausola di salvaguardia (Grandfathering Clause): essi continuano ad applicare le regole previgenti, mantenendo la tassazione esclusiva in Svizzera. Il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera è, pertanto, integralmente esente da IRPEF in Italia.
A fronte di tale esenzione fiscale mantenuta, la Svizzera versa annualmente ai Comuni italiani di confine una compensazione finanziaria pari al 40% dell’imposta alla fonte prelevata su tali redditi, meccanismo che rimarrà in vigore fino all’anno fiscale 2033.
2.2. Nuovi Frontalieri (Il Nuovo Sistema Concorrente)
I Nuovi Frontalieri sono i lavoratori che hanno acquisito lo status (attraverso un nuovo contratto di lavoro o un trasferimento di residenza che li ha qualificati) dopo il 17 luglio 2023.
Questi soggetti sono assoggettati al meccanismo di tassazione concorrente (o doppia imposizione mitigata), pienamente operativo a partire dal 1° gennaio 2024. Questo sistema prevede che il reddito sia tassato sia nello Stato in cui è prodotto (Svizzera) sia nello Stato di residenza (Italia), con strumenti di compensazione per evitare che il lavoratore venga penalizzato due volte.
2.3. Tabella 1: Sintesi Regimi Fiscali Frontalieri (Vecchio vs. Nuovo Accordo)
Differenze Chiave nel Regime Fiscale dei Lavoratori Frontalieri Italia-Svizzera
| Parametro | Vecchio Frontaliere (Status Ante 17/07/2023) | Nuovo Frontaliere (Status Post 17/07/2023) |
|---|---|---|
| Ambito Temporale | Già in posizione tra 31.12.2018 e 17.07.2023. | Assunto o qualificatosi dopo il 17.07.2023. |
| Imposizione (Stato del Lavoro – CH) | Tassazione esclusiva in Svizzera. | Tassazione alla fonte ridotta (80% dell’aliquota standard). |
| Imposizione (Stato di Residenza – IT) | Nessuna tassazione in Italia (reddito esente). | Tassazione ordinaria IRPEF in Italia. |
| Franchigia in Italia | Non prevista. | Franchigia fissa annuale di 10.000 Euro sul reddito imponibile. |
| Dichiarazione in Italia | Non obbligatoria per il reddito da lavoro dipendente CH. | Obbligatoria (Modello 730/Redditi PF). |
III. Il Nuovo Modello di Tassazione Concorrente (Nuovi Frontalieri)

Il meccanismo di tassazione concorrente rappresenta la modifica più significativa per i nuovi lavoratori frontalieri, introducendo l’obbligo di versamento dell’IRPEF in Italia.
3.1. Imposizione nello Stato della Fonte (Svizzera)
La Svizzera preleva un’imposta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, ma in misura contenuta. La ritenuta è pari all’80% di quella che sarebbe normalmente applicata se il lavoratore non rientrasse nello specifico regime dei frontalieri. Le aliquote alla fonte variano in base al Cantone e all’ammontare del reddito. Ad esempio, per redditi oltre CHF 60.000 lordi annui, la percentuale può situarsi tra il 10% e il 15% (e l’80% di questa aliquota viene effettivamente prelevato).
3.2. Imposizione nello Stato di Residenza (Italia)
L’Italia sottopone il reddito da lavoro dipendente svizzero a tassazione ordinaria, includendolo nel reddito complessivo del contribuente, ma con sostanziali meccanismi di mitigazione fiscale.
3.3. Il Meccanismo Antidogana e la Base Imponibile in Italia
Per determinare l’imponibile italiano e mitigare la doppia imposizione, si applicano diverse deduzioni e crediti:
- Deducibilità dei Contributi: Dal reddito lordo svizzero vengono dedotti i contributi sociali obbligatori versati in Svizzera, che includono AVS (primo pilastro), LPP (secondo pilastro), AD (assicurazione contro la disoccupazione) e assicurazioni infortuni. Sono altresì deducibili gli assegni familiari.
- Franchigia Fissa di 10.000 Euro: La base imponibile IRPEF si forma solo per la parte di reddito che eccede una franchigia fissa annuale di 10.000 Euro. Questa franchigia non è rivalutabile e si applica anche ai fini delle addizionali regionali e comunali.
- Credito d’Imposta: Una volta calcolata l’IRPEF sul reddito imponibile ridotto, l’Italia riconosce un credito d’imposta pari all’imposta pagata alla fonte in Svizzera, fino alla concorrenza dell’imposta italiana dovuta su quello stesso reddito.
L’applicazione del regime concorrente comporta un aumento inevitabile del carico fiscale effettivo e una riduzione del salario netto percepito per i Nuovi Frontalieri. Poiché l’imposta svizzera alla fonte è volutamente ridotta all’80%, nella maggior parte dei casi (in particolare per redditi medio-alti) l’IRPEF italiana netta dovuta (calcolata dopo la franchigia) risulta superiore all’imposta prelevata in Svizzera. Di conseguenza, i Nuovi Frontalieri sono tenuti a versare un saldo d’imposta significativo in Italia.
IV. La Gestione del Telelavoro (Smart Working) e il Rischio di Sconfinamento Fiscale
Il requisito del “rientro quotidiano” è essenziale per definire il lavoratore come frontaliere. La crescente diffusione del telelavoro impone la massima attenzione sulle soglie di tolleranza, che variano a seconda che si consideri l’aspetto fiscale o quello previdenziale.

4.1. Il Limite Fiscale dei 45 Giorni
L’Accordo stabilisce una soglia di tolleranza per il non rientro quotidiano. Il lavoratore mantiene il suo status di frontaliere fiscale anche se non torna al domicilio, a condizione che l’assenza non superi i 45 giorni lavorativi all’anno.
Questo limite è stato introdotto per accomodare il telelavoro e altre assenze professionali (viaggi d’affari o formazione). Il superamento di questa soglia comporta il rischio concreto di perdere lo status di frontaliere fiscale per l’intero periodo d’imposta.
4.2. Integrazione con la Sicurezza Sociale (Previdenza)
Parallelamente alle norme fiscali (Accordo IT-CH), la sicurezza sociale e la previdenza sono regolate dai Regolamenti UE (estesi alla Svizzera tramite l’ALCP).
La normativa sulla sicurezza sociale (determinazione di dove pagare i contributi AVS/INPS) si basa su un principio di prevalenza, che stabilisce che i contributi sociali sono generalmente dovuti nello Stato di residenza se l’attività ivi svolta supera il 25% del tempo di lavoro totale.
La discrepanza tra la soglia fiscale (45 giorni) e la soglia previdenziale (25% del tempo) crea una situazione di elevata complessità gestionale. Se un frontaliere supera il 25% di telelavoro in Italia, pur rimanendo sotto i 45 giorni (quindi mantenendo il regime fiscale concorrente), rischia di dover rientrare nel sistema previdenziale italiano (INPS/SSN).
Per garantire la stabilità sia fiscale che previdenziale, e per evitare oneri amministrativi complessi dovuti allo split regime, la soglia operativa di sicurezza da monitorare per la pianificazione del telelavoro è la più restrittiva, ovvero il 25% del tempo di lavoro.
V. Adempimenti Fiscali in Italia e Dichiarazione dei Redditi
5.1. Obbligo Dichiarativo per i Nuovi Frontalieri
A differenza dei Vecchi Frontalieri, che non sono tenuti a dichiarare il reddito da lavoro dipendente svizzero in Italia , i Nuovi Frontalieri sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi italiana (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).
Il reddito prodotto in Svizzera deve essere indicato in un quadro specifico (ad esempio, il Quadro C o RT/RW del Modello Redditi PF). Le scadenze sono quelle ordinarie: Modello 730 entro il 30 settembre e Modello Redditi PF entro il 31 ottobre (riferite all’anno successivo al periodo d’imposta).
5.2. Calcolo e Indicazione del Credito d’Imposta
Il lavoratore deve indicare l’ammontare lordo del reddito e l’imposta alla fonte pagata in Svizzera (l’80% dell’aliquota ordinaria). Per la determinazione della base imponibile IRPEF, vengono applicate le deduzioni per i contributi sociali obbligatori svizzeri (AVS, LPP, ecc.) e la franchigia fissa di 10.000 Euro.
L’imposta italiana viene calcolata sull’imponibile ridotto e, successivamente, viene sottratto il credito per imposte estere. Il credito d’imposta, pari all’imposta pagata in Svizzera, è concesso unicamente fino a concorrenza dell’IRPEF italiana dovuta, evitando così la doppia imposizione giuridica.
5.3. Esempio di Calcolo Fiscale Comparato
Per evidenziare l’impatto del nuovo regime, si riporta una simulazione basata su dati indicativi per un reddito lordo annuo di CHF 71.565, dimostrando la differenza nel netto percepito tra i due status di frontaliere :
Tabella 2: Esempio di Calcolo Fiscale Comparato (Reddito Lordo CHF 71.565)
| Componente di Reddito/Tassa | Vecchio Frontaliere (Regime Esclusivo CH) | Nuovo Frontaliere (Regime Concorrente) |
|---|---|---|
| Salario Lordo Annuale (CHF) | 71.565 | 71.565 |
| Deduzioni Assicurazioni Sociali CH | 8.713 | 8.713 |
| Imposta alla Fonte Svizzera | 7.743 | 5.940 (80% dell’aliquota ordinaria) |
| Salario Netto Dopo Ritenute CH | 55.109 | 56.912 |
| IRPEF Indicativa Dovuta in Italia (dopo franchigia/credito) | 0 | 12.360 |
| TOTALE Netto (Dopo tutte le Tasse) | 55.109 CHF | 44.553 CHF |
La simulazione quantifica come il Nuovo Frontaliere possa subire una riduzione del salario netto annuo di circa 10.500 CHF (o Euro equivalenti) rispetto al Vecchio Frontaliere, a causa dell’introduzione dell’IRPEF italiana.
VI. Aspetti Previdenziali, Sanitari e Pensionistici Correlati
Il regime fiscale è intimamente legato al coordinamento di sicurezza sociale e sanitaria.
6.1. Coordinamento Previdenziale (Pensioni AVS/LPP)
Tra Italia e Svizzera vige il principio della totalizzazione figurativa dei contributi. Questo meccanismo consente di sommare i periodi di assicurazione e occupazione maturati in Svizzera (AVS e LPP) con quelli italiani (INPS) per raggiungere i requisiti amministrativi necessari per il diritto alla pensione in Italia. Ciascuno Stato liquida poi la propria quota di pensione in base ai contributi versati nel rispettivo sistema.
Tassazione delle Rendite Svizzere: Le rendite AVS (primo pilastro) e i capitali LPP (secondo pilastro, erogati tramite i conti di libero passaggio) sono soggetti in Italia a una tassazione sostitutiva particolarmente agevolata, pari al 5%. Questa aliquota si applica a prescindere dallo status di frontaliere.
6.2. Assistenza Sanitaria (Diritto di Opzione)
I lavoratori frontalieri sono soggetti all’obbligo di assicurazione malattia in Svizzera, ma godono di un diritto di opzione. Entro tre mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, il frontaliere può scegliere se:
- Assicurarsi in Italia tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ottenendo l’esenzione dall’obbligo di assicurazione svizzera (LAMal).
- Assicurarsi in Svizzera tramite la LAMal.
La scelta non è puramente amministrativa, ma economica, poiché impatta sul costo finale. Il SSN è spesso più vantaggioso per le famiglie numerose o con redditi più bassi, in quanto copre i familiari a carico senza premi aggiuntivi e il contributo è basato sul reddito. Al contrario, la LAMal prevede un premio individuale (fisso) per ciascun membro della famiglia, inclusi i figli. Per i Nuovi Frontalieri, la scelta diventa ancora più critica a causa dell’aumento del carico fiscale complessivo in Italia.
Tabella 3: Opzioni di Copertura Sanitaria per i Lavoratori Frontalieri
| Caratteristica | Sistema Sanitario Nazionale (SSN) Italiano | LAMal Svizzera |
|---|---|---|
| Costo | Basato sul reddito; vantaggioso per redditi bassi e famiglie numerose. | Premio individuale (fisso) per ogni membro della famiglia. |
| Copertura Primaria | In Italia; in Svizzera solo per cure d’urgenza/necessità. | In Svizzera e in Italia (secondo le regolamentazioni locali). |
| Familiari | Assicurati nel Paese di residenza (Italia) senza premi individuali. | Ogni membro della famiglia paga un premio individuale. |
VII. Il Regime degli Impatriati (Alternative Fiscale per Rientri Stabili)
Il regime speciale per i lavoratori frontalieri è distinto e incompatibile con il Regime degli Impatriati (o Rientro dei Cervelli), che si applica ai soggetti che trasferiscono stabilmente la residenza fiscale in Italia.
7.1. Distinzione Critica e Incompatibilità
Mentre il frontaliere mantiene la residenza in Italia ma lavora principalmente oltre confine, l’impatriato è un lavoratore che trasferisce la residenza e si impegna a svolgere l’attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano. L’opzione per il regime Impatriati è quindi riservata a chi cessa lo status di frontaliere e rientra stabilmente in Italia per lavorarvi in modo prevalente.
7.2. Il Nuovo Regime Impatriati 2024 (D.Lgs. 209/2023)
A partire dal 2024, il regime Impatriati è stato reso più restrittivo :
- Requisiti di Qualificazione e Residenza: È necessario possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Il lavoratore non deve essere stato residente fiscale in Italia per almeno tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento (rispetto ai due anni richiesti dal vecchio regime).
- Durata e Impegno: È richiesto l’impegno a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni. L’attività lavorativa deve essere prestata in misura prevalente (per la maggior parte del periodo d’imposta) in Italia.
- Beneficio Fiscale: I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo (derivanti dall’esercizio di arti e professioni) concorrono alla formazione del reddito complessivo italiano limitatamente al 50% del loro ammontare, entro un limite annuo di 600.000 Euro.
- Agevolazione Rafforzata: L’esenzione è aumentata al 60% (base imponibile al 40%) se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore, o se la nascita/adozione di un minore avviene durante il periodo di fruizione dell’agevolazione.
È cruciale notare che il nuovo regime 2024 non ha riproposto le agevolazioni rafforzate legate al trasferimento nelle regioni del Sud Italia (che nel regime previgente potevano portare l’esenzione fino al 90%).
Norme Transitorie: Per coloro che avevano pianificato il rientro prima della riforma, è stata prevista una clausola di salvaguardia. I soggetti che hanno provveduto ad iscriversi all’Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero (AIRE) entro il 31 dicembre 2023, pur acquisendo la residenza fiscale italiana nel 2024, possono optare per l’applicazione del vecchio regime (generalmente, esenzione del 70%, o del 90% in caso di trasferimento al Sud).
VIII. FAQ (Frequently Asked Questions) Dettagliate per i Frontalieri
F1. Chi è considerato esattamente un “lavoratore frontaliere” dopo il 2024?
Un frontaliere è un residente fiscale italiano che lavora nei Cantoni di Grigioni, Ticino o Vallese, risiede in un comune italiano entro 20 km dal confine e, essenzialmente, rientra quotidianamente al proprio domicilio.
F2. Qual è il limite di tempo per lo smart working prima di perdere lo status di frontaliere fiscale?
Il lavoratore mantiene lo status fiscale purché l’assenza dal rientro quotidiano (dovuta anche a telelavoro) non superi i 45 giorni lavorativi all’anno. Il superamento di questa soglia può comportare la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo d’imposta.
F3. Se sono un “Vecchio Frontaliere”, devo dichiarare il mio reddito svizzero in Italia?
No. I Vecchi Frontalieri (assunti entro il 17 luglio 2023) mantengono la tassazione esclusiva in Svizzera. Il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera è esente da IRPEF e non deve essere dichiarato in Italia.
F4. Come si calcola la franchigia di 10.000 Euro per i Nuovi Frontalieri?
La franchigia di 10.000 Euro è una deduzione fissa applicata alla base imponibile italiana del reddito lordo svizzero. Questo reddito deve essere prima ridotto dei contributi sociali obbligatori svizzeri (AVS, LPP, ecc.). La franchigia si applica anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali.
F5. L’imposta alla fonte pagata in Svizzera è integralmente recuperabile in Italia?
L’imposta pagata in Svizzera (ridotta all’80% per i nuovi frontalieri) viene riconosciuta in Italia come credito d’imposta. Tuttavia, il credito è limitato e non è un rimborso; è concesso solo fino a concorrenza dell’imposta italiana che sarebbe stata dovuta sullo stesso reddito, calcolata con aliquota ordinaria, dopo l’applicazione della franchigia.
F6. Se cambio datore di lavoro in Svizzera, mantengo lo status di “Vecchio Frontaliere”?
Sì. Il regime transitorio si applica alla persona, non al rapporto di lavoro specifico. Finché il lavoratore mantiene la residenza e l’occupazione nell’area di frontiera, conserva lo status di Vecchio Frontaliere anche cambiando datore di lavoro dopo il 17 luglio 2023.
F7. Come devo comportarmi per l’assicurazione sanitaria (LAMal vs. SSN)?
Il frontaliere ha il diritto di opzione, esercitabile entro tre mesi dall’inizio del lavoro in Svizzera. La scelta dipende dalla convenienza economica: il SSN copre i familiari a carico (se residenti in Italia) a titolo gratuito, mentre la LAMal richiede un premio individuale per ogni membro.
F8. Come vengono tassate in Italia le pensioni AVS e LPP (primo e secondo pilastro)?
Le rendite AVS e i capitali LPP (erogati da fondi di libero passaggio) sono soggetti a tassazione sostitutiva in Italia con un’aliquota fissa del 5%, applicabile a tutti i residenti, indipendentemente dal loro status di frontaliere.
F9. Posso usufruire del Regime Impatriati se torno in Italia, pur avendo lavorato in Svizzera?
Sì, ma solo se si trasferisce la residenza fiscale in Italia e si cessa lo status di frontaliere, impegnandosi a svolgere l’attività lavorativa in misura prevalente (più del 50% del tempo) in Italia. I due regimi sono incompatibili.
F10. Le addizionali regionali e comunali si applicano sulla parte di reddito svizzero esentata?
No. La base imponibile per le addizionali regionali e comunali è la stessa utilizzata per l’IRPEF, dunque beneficiano anch’esse della franchigia di 10.000 Euro.
F11. Qual è la percentuale di imposta alla fonte che la Svizzera preleva sui redditi da lavoro?
La Svizzera applica l’80% dell’aliquota alla fonte cantonale e comunale standard. La percentuale effettiva varia in base al reddito e al Cantone; per redditi lordi elevati (oltre CHF 60.000), può oscillare tra il 10% e il 15% (applicando l’80% di tale aliquota).
F12. Le indennità di disoccupazione (AD) per un frontaliere disoccupato sono erogate dalla Svizzera o dall’Italia?
Per i lavoratori frontalieri, l’indennità è generalmente a carico dello Stato di residenza (Italia), in base al Regolamento UE. Il lavoratore deve iscriversi agli uffici di collocamento italiani.
IX. Conclusioni e Strategie di Pianificazione Fiscale Avanzata
Il nuovo Accordo fiscale Italia-Svizzera, applicabile dal 2024, introduce un onere fiscale aggiuntivo per i Nuovi Frontalieri, rompendo con il principio di tassazione esclusiva che ha caratterizzato la zona di confine per decenni.
Il divario salariale netto tra Vecchi e Nuovi Frontalieri (quantificato in decine di migliaia di franchi all’anno per redditi medi/alti, come dimostrato nell’esempio) è un fattore che le aziende e i lavoratori devono considerare attentamente nella pianificazione finanziaria e nella negoziazione dei contratti.
L’introduzione della tassazione concorrente obbliga i Nuovi Frontalieri a una meticolosa disciplina negli adempimenti fiscali, inclusa la dichiarazione annuale in Italia, la corretta gestione del credito d’imposta e la tenuta contabile dei contributi sociali svizzeri.
Un punto di criticità elevata è rappresentato dal telelavoro. La differenza tra la soglia fiscale (45 giorni) e la soglia previdenziale (25%) impone che la pianificazione HR e la gestione dei giorni lavorati da casa siano allineate alla soglia più cautelativa del 25% del tempo di lavoro, per prevenire il complesso scenario in cui il lavoratore mantiene il regime fiscale da frontaliere ma è costretto a rientrare nel costoso regime di sicurezza sociale italiano.
Infine, la pianificazione per il rientro definitivo in Italia attraverso il regime Impatriati richiede ora una maggiore cautela. L’eliminazione delle agevolazioni potenziate per il Sud Italia nel nuovo regime 2024 e l’innalzamento dei requisiti di residenza pregressa e permanenza rendono la clausola transitoria (iscrizione AIRE entro il 31 dicembre 2023) un elemento di valore inestimabile per chi ha previsto il rientro prima della riforma. La consulenza specializzata è indispensabile per navigare questi regimi complessi e ottimizzare il carico fiscale complessivo.


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